Il carbone per la griglia è realizzato con scarti di legno di faggio.
È imballato in una scatola di cartone, del peso di 5 kg/cartone. La dimensione del carbone è in vari pezzi più piccoli.
Privo di benzene e catrame.
Il carbone è un carbone in polvere naturale al 100%, prodotto con legno di faggio. È inodore, insapore e insolubile in acqua.
La quota di fibra grezza nel carbone è del 94,2%.
Il carbone assorbe gas e tossine e neutralizza gli effetti dannosi sull’apparato digerente e sulla flora intestinale degli animali.
Da aggiungere o mescolare all’alimentazione degli animali:
- vacche: 20-40 g/animale al giorno; 60-80 g/animale con diarrea;
- tori: 20–40 g/animale/al giorno;
- vitelli: 5 g/animale al giorno o 10 g/al giorno con diarrea;
- cavalli: 30-50 g/animale/al giorno;
- maiali e conigli: 0,3-0,5% (30-50 g per 10 kg di cibo);
- pollame: 0,15–0,2% (15–20 g per 10 kg di cibo).
Il prodotto è conforme al Regolamento CE n. 178/2002 e al Regolamento CE n. 183/2005. Numero analisi integratore alimentare: 2131a-16/25164-17/23463-K e 1004-17/32909-21 / 97737-K.
Il carbone per animali è confezionato in un sacchetto di carta con una pellicola HDPE. Un sacco pesa 15 kg. Deve essere conservato in un luogo asciutto e ventilato!
Il colorante E153 carbone vegetale al 100% viene aggiunto agli alimenti su base quantitativa soddisfacente. “Quantum satis” significa che il contenuto massimo consentito non è determinato numericamente e le sostanze sono utilizzate secondo le buone pratiche di fabbricazione e il loro contenuto non è superiore a quello necessario per raggiungere lo scopo previsto; non fuorvia il consumatore.
Il carbone è confezionato in vasetti del peso netto di 400 g. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 sugli additivi alimentari è consentito l’uso dell’E153 nei seguenti alimenti:
- 01.4 Prodotti a base di latte fermentato aromatizzati, compresi i prodotti trattati termicamente
- 01.5 Latte disidratato come definito nella Direttiva 2001/114/CE
- 01.6.3 Altre panne
- 01.7.1 Formaggio crudo, esclusi i prodotti della categoria 16; solo formaggio non stagionato aromatizzato
- 01.7.2 Formaggio stagionato; solo formaggio morbier
- 01.73 Crosta di formaggio commestibile
- 01.7.4 Formaggio a base di siero di latte
- 01.7.5 Formaggio fuso; solo formaggio fuso aromatizzato
- 01.7.6 Prodotti caseari (esclusi i prodotti della categoria 16); solo prodotti non stagionati aromatizzati
- 01.8 Prodotti simili ai latticini, compresi i sostituti del latte
- 03 Gelati
- 04.2.4.1 Preparazioni di frutta e ortaggi diverse dalla composta
○ solo mostarda di frutta
○ solo prodotti simili al caviale di pesce a base di alghe
- 04.2.5.3 Altre creme spalmabili di frutta e verdura simili; tranne la crema di prugne
- 05.2 Altri prodotti dolciari, compresi i prodotti a base di micro zuccheri per rinfrescare l’alito
- 05.3. Gomma da masticare
- 05.4 Decorazioni, glasse e ripieni, diversi dai ripieni a base di frutta, che rientrano nella categoria 4.2.4
- 06.3 Cereali per la colazione; solo fiocchi di cereali per la colazione diversi dagli estrusi, espansi e/o fiocchi di cereali per la colazione al gusto di frutta
- 06.5 Tagliatelle
- 06.6 Impasto
- 06.7 Cereali cotti o trasformati
- 07.2 Prodotti da forno raffinati
- 08.3.3 Intestini, budelli di carne e simili; ad eccezione delle budella commestibili pasturmas
- 09.2 Pesce e prodotti della pesca trasformati, molluschi e crostacei;
○ solo surimi e prodotti simili e succedanei del salmone
○ solo paté di pesce e paté di granchio
○ solo granchi precotti
○ solo pesce affumicato
- 09.3 Uova di pesce; tranne le uova di storione (caviale)
- 12.2.2 Miscele di spezie; solo miscele di spezie come curry in polvere, tandoori
- 12.4 Senape
- 12.5 Zuppe e brodi
- 12.6 Salse; tranne le salse a base di pomodoro
- 12.7 Insalate e creme spalmabili condite per panini
- 12.9 Prodotti proteici, esclusi i prodotti della categoria 1.8
- 13.2 Alimenti a fini medici speciali come definiti nella Direttiva 1999/21/CE (esclusi i prodotti della categoria alimentare 13.1.5)
- 13.3 Alimenti destinati ad usi nutrizionali particolari per diete dimagranti intesi come sostituti dell’apporto alimentare giornaliero totale o del pasto individuale (intero o parziale della dieta giornaliera totale)
- 13.4 Alimenti adatti a persone con ipersensibilità al glutine, come definito nel Regolamento (CE) n. 41/2009
- 14.1.4 Bevande aromatizzate; escluso cioccolato al latte e prodotti con aggiunta di malto
- 14.2.3 Sidro di mele e di pere; tranne cidre bouchè
- 14.2.4 Vino di frutta e miscele di bevande alcoliche e analcoliche; tranne il wino owocowe markowe
- 14.2.6 Bevande extra alcoliche come definite nel Regolamento (CE) n 110/2008; ad eccezione delle bevande extra alcoliche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e delle denominazioni di vendita elencate nei paragrafi da 1 a 14 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008, e distillati (preceduti dal nome del frutto) ottenuti per macerazione e distillazione, bevande Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino o Maraskino e Mistrià
- 14.2.73 Bevande miste aromatizzate da prodotti vitivinicoli
- 15.1 Snack a base di patate, cereali e amido
- 15.2 Frutti a guscio lavorati
- 16 Dolci, esclusi i prodotti delle categorie 1, 3 e 4
- 17.1 Integratori alimentari forniti in forma solida, comprese capsule e compresse e forme simili, non per la masticazione
- 17.2 Integratori nutrizionali in forma liquida
- 17.3 Integratori alimentari in forma sciroppata o masticabile